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Centenario del Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Trento – Documento 1

Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054: ordinamento dell'istruzione media (estratto)

Data:
6 maggio 1923
Tipo:
testo a stampa (estratto)
Fonte:
Normattiva
Originale:
scarica la scansione originale (PDF, 3 pagine)
Testo ufficiale:
consulta il decreto su Normattiva

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Trascrizione

REGIO DECRETO 6 maggio 1923 , n. 1054

Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. (023U1054)

TITOLO I.

Dell'istruzione media

CAPO I.

Delle scuole in genere e dello stato dei presidi e dei professori

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

In virtu' della delegazione dei poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1604;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1

Gli Istituti medi di istruzione sono di primo e di secondo grado.

Sono di primo grado: la scuola complementare, il ginnasio, il corso inferiore dell'Istituto tecnico, il corso inferiore dell'Istituto magistrale; sono di secondo grado: il liceo, il corso superiore dell'Istituto tecnico, il corso superiore dell'Istituto magistrale, il liceo scientifico, il liceo femminile.

Art. 2

Nessuna nuova scuola media, eccettuata la scuola complementare, puo' essere istituita se non per legge, salvo il caso di trasformazioni o di regificazioni e salvo, per quanto riguarda gli Istituti magistrali, il disposto di cui all'art. 58 del presente decreto, per i licei scientifici il disposto dell'art. 64, e per i licei femminili il disposto dell'art. 69.

Art. 3

I professori degli Istituti medi sono nominati per concorso secondo l'ordine della graduatoria; ma nella assegnazione della sede si tiene conto, anzitutto, delle riconosciute esigenze di famiglia.

Art. 4

I concorsi hanno luogo per titoli e per esami; sia per accedere alle cattedre delle sedi di primaria importanza (concorsi speciali) sia per accedere a quelle delle sedi di secondaria importanza (concorsi generali).

Tuttavia per effetto di concorso speciale si potra' accedere altresi' alle cattedre delle sedi di secondaria importanza.

Il regolamento stabilisce quali siano le sedi di primaria importanza.

Art. 5

Ai concorsi sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli provveduti del legale titolo di studio e degli altri requisiti richiesti dal regolamento.

Per decreto Reale verranno indicati i titoli necessari per l'ammissione ai concorsi secondo le varie discipline e gruppi di istituirsi in ogni Istituto magistrale per le varie discipline o gruppi di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo e' tenuto ad insegnare.

CAPO VI.

Dei licei scientifici

Art. 60

I licei scientifici hanno per fine di sviluppare ed approfondire l'istruzione dei giovani che aspirino agli studi universitari nelle Facolta' di scienze e di medicina e chirurgia, con particolare riguardo alla cultura scientifica.

Art. 61

Il liceo scientifico e' di quattro anni.

Ogni liceo scientifico puo' avere fino a tre corsi.

E' vietata la formazione dl classi aggiunte oltre ai corsi completi.

Art. 62

Nel liceo scientifico si insegnano: lettere italiane e latine;

storia, filosofia ed economia politica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia; una lingua e letteratura straniera;

disegno.

Art. 63

L'annessa tabella n. 12 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceo scientifico per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le c i d c c s l d f d classi nelle quali ciascun professore di ruolo e' tenuto ad insegnare.

Art. 64

All'istituzione dei RR. licei scientifici puo' provvedersi con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dell'istruzione di concerto con quello delle finanze.

CAPO VII.

Dei licei femminili

Art. 65

I licei femminili hanno per fine d'impartire un complemento di cultura generale alle giovinette che non aspirano ne' agli studi superiori ne' al conseguimento di un diploma professionale.

Art. 66

Il liceo femminile e' di tre anni.

Ogni liceo femminile non puo' avere piu' di due corsi completi.

E' vietata la formazione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

Art. 67

Nel liceo femminile si insegnano lingua e letteratura italiana e latina storia e geografia, filosofia, diritto ed economia politica;

due lingue straniere, delle quali una obbligatoria e l'altra facoltativa; storia dell'arte; disegno; lavori femminili ed economia domestica; musica e canto; uno strumento musicale; danza.

omissis] istituirsi in ogni Istituto magistrale per le varie discipline o gruppi di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo e' tenuto ad insegnare.

CAPO VI.

Dei licei scientifici

Art. 60

I licei scientifici hanno per fine di sviluppare ed approfondire l'istruzione dei giovani che aspirino agli studi universitari nelle Facolta' di scienze e di medicina e chirurgia, con particolare riguardo alla cultura scientifica.

Art. 61

Il liceo scientifico e' di quattro anni.

Ogni liceo scientifico puo' avere fino a tre corsi.

E' vietata la formazione dl classi aggiunte oltre ai corsi completi.

Art. 62

Nel liceo scientifico si insegnano: lettere italiane e latine;

storia, filosofia ed economia politica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia; una lingua e letteratura straniera;

disegno.

Art. 63

L'annessa tabella n. 12 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceo scientifico per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo e' tenuto ad insegnare.

Art. 64

All'istituzione dei RR. licei scientifici puo' provvedersi con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dell'istruzione di concerto con quello delle finanze.

CAPO VII.

Dei licei femminili

Art. 65

I licei femminili hanno per fine d'impartire un complemento di cultura generale alle giovinette che non aspirano ne' agli studi superiori ne' al conseguimento di un diploma professionale.

Art. 66

Il liceo femminile e' di tre anni.

Ogni liceo femminile non puo' avere piu' di due corsi completi.

E' vietata la formazione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

Art. 67

Nel liceo femminile si insegnano lingua e letteratura italiana e latina storia e geografia, filosofia, diritto ed economia politica;

due lingue straniere, delle quali una obbligatoria e l'altra facoltativa; storia dell'arte; disegno; lavori femminili ed economia domestica; musica e canto; uno strumento musicale; danza.